Art. 14
Reclami
In vigore dal 22 nov 2017
Reclami
Nel caso in cui il richiedente presenti un reclamo all'organismo di regolamentazione a norma dell', paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE, detto organismo di regolamentazione, nel valutare l'impatto di qualsiasi decisione possa adottare per concedere una parte adeguata della capacità al richiedente, prende in considerazione almeno i seguenti elementi, se pertinenti:
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obblighi contrattuali e sostenibilità dei modelli di business degli altri utenti dell'impianto di servizio interessato,
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volume totale della capacità dell'impianto di servizio già assegnata ad altri utenti interessati,
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investimenti realizzati nell'impianto da parte di altri utenti interessati,
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disponibilità di alternative valide per soddisfare le esigenze degli altri utenti interessati, ivi comprese le alternative in altri Stati membri nel caso di servizi ferroviari internazionali,
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sostenibilità del modello di business dell'operatore dell'impianto di servizio,
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diritti di accesso alle infrastrutture di collegamento.
Storico versioni
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