Art. 51

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 nov 2017
Ambito di applicazione 1.   Il presente capo si applica alle seguenti operazioni di trasbordo: a) operazioni di trasbordo effettuate nella zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie prelevate in associazione con tali specie; nonché b) operazioni di trasbordo effettuate fuori dalla zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente capo non si applica ai trasbordi in mare fuori dalla zona della convenzione ICCAT di pesce catturato nella zona della convenzione ICCAT se il trasbordo è oggetto di un programma per il trasbordo stabilito da un'altra ORGP dei tonnidi. 3.   Il presente capo non si applica alle navi con arpioni impegnate nel trasbordo in mare di pesce spada fresco.
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