Art. 52
Trasbordo in porto
In vigore dal 15 nov 2017
Trasbordo in porto
1. Tutte le operazioni di trasbordo avvengono in porti designati, ad eccezione di quelle realizzate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni di cui agli articoli da 53 a 60.
2. Nell'effettuare i trasbordi in porto, i pescherecci dell'Unione rispettano gli obblighi di cui all'allegato VII.
3. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 17 a 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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