Art. 49
Campionamento delle catture
In vigore dal 15 nov 2017
Campionamento delle catture
1. Il campionamento delle catture ai fini del miglioramento delle conoscenze sulla biologia delle specie ICCAT pertinenti e di una stima dei parametri necessari per la loro valutazione è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione (24), e al «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico» pubblicato nel 1990 dall'ICCAT.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati relativi al campionamento delle catture di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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