Art. 27

Sicurezza del sistema

In vigore dal 14 nov 2017
Sicurezza del sistema 1.   La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per: a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati; b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate; c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b). 2.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
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Sicurezza del sistema (Art. 27 Regolamento (UE) 2017/2089) — Testo vigente | Portale Normativo