Art. 27
Sicurezza del sistema
In vigore dal 14 nov 2017
Sicurezza del sistema
1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.
A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per:
a)
impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
b)
impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
c)
individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).
2. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
Storico versioni
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