Art. 27 · Sicurezza del sistema

Art. 27

Sicurezza del sistema

In vigore dal 14 nov 2017
Sicurezza del sistema 1.   La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per: a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati; b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate; c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b). 2.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
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