Art. 28
Valutazione dei sistemi elettronici
In vigore dal 14 nov 2017
Valutazione dei sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.
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