Art. 12
Sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali
In vigore dal 14 nov 2017
Sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali
1. Il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all', paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, mediante la verifica che le condizioni per l'accettazione delle domande e per l'adozione delle decisioni siano soddisfatte.
2. Il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali interagisce con quello centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali di cui all'.
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