Art. 13
Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni al sistema di decisioni doganali
In vigore dal 14 nov 2017
Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni al sistema di decisioni doganali
1. I dati relativi alle autorizzazioni di cui all', paragrafo 1, laddove tali autorizzazioni siano state rilasciate dal 1o maggio 2016 o concesse a norma dell'articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6) e possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, sono trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali se queste autorizzazioni sono valide alla data di migrazione. La migrazione è effettuata entro il 1o maggio 2019.
Uno Stato membro può decidere di applicare il primo comma anche alle autorizzazioni di cui all', paragrafo 1, aventi ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
2. Le autorità doganali provvedono affinché i dati da trasferire a norma del paragrafo 1 siano conformi ai requisiti in materia di dati, stabiliti nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. A tal fine, esse possono richiedere le informazioni necessarie al titolare dell'autorizzazione.
Storico versioni
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