Art. 3

In vigore dal 3 nov 2017
1.   Le imprese applicano le modifiche di cui all' a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. 2.   Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui all', i conglomerati finanziari possono sceglie di applicare le modifiche di cui all' a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
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