Art. 2

In vigore dal 3 nov 2017
I conglomerati finanziari di cui alla definizione dell', punto 14, della direttiva 2002/87/CE possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore assicurativo ai sensi dell', punto 8, lettera b), della stessa direttiva applichi l'IFRS 9 al bilancio consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) per i quali le variazioni del fair value (valore equo) sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio da entrambi i settori coinvolti nei trasferimenti; b) il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo IAS 39; c) le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l'IFRS 9.
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