Art. 3
In vigore dal 3 nov 2017
1. Le imprese applicano le modifiche di cui all' a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
2. Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui all', i conglomerati finanziari possono sceglie di applicare le modifiche di cui all' a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
Storico versioni
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