Art. 3

Livello di rischio

In vigore dal 19 ott 2017
Livello di rischio L'autorità competente ritiene che la soglia di rilevanza corrisponda a un livello ragionevole di rischio, secondo i criteri di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la soglia non determina il riconoscimento di un numero eccessivo di default imputabili a circostanze diverse dalle difficoltà finanziaria del debitore né ritardi significativi nel riconoscimento dello stato di default dovuto alle difficoltà finanziarie del debitore.
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