Art. 4

Notifica delle soglie di rilevanza

In vigore dal 19 ott 2017
Notifica delle soglie di rilevanza L'autorità competente notifica all'ABE le soglie di rilevanza fissate nella sua giurisdizione. Quando fissa la componente relativa della soglia di rilevanza a una percentuale superiore o inferiore all'1 %, l'autorità competente comunica all'ABE i motivi di tale scelta.
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