Art. 1
Condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio
In vigore dal 19 ott 2017
Condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio
1. L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione.
Tuttavia, per gli enti che applicano la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 al livello della singola linea di credito, l'autorità competente può fissare una soglia di rilevanza unica distinta per le esposizioni al dettaglio.
2. La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1, primo comma, comprende una componente assoluta e una componente relativa.
La componente assoluta è rappresentata dall'importo massimo che può raggiungere la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore all'ente, all'impresa madre dell'ente o a una delle sue filiazioni («obbligazione creditizia in arretrato»). L'importo massimo non supera i 100 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.
La componente relativa è rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale. La percentuale è compresa tra il 0 % e il 2,5 % ed è fissata all'1 % quando corrisponde ad un livello di rischio che l'autorità competente considera ragionevole in conformità all'.
3. La soglia di rilevanza di cui paragrafo 1, secondo comma, è fissata conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2, con la sola differenza che l'«obbligazione creditizia in arretrato» e l'«importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale» fanno riferimento agli importi dell'obbligazione creditizia del debitore che risultano da una singola linea di credito concessa dall'ente, dall'impresa madre dell'ente o da una delle sue filiazioni.
4. Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni al dettaglio e della specificazione delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le banche che applicano il metodo basato sui rating interni, e all'articolo 123 del medesimo regolamento per gli enti che applicano il metodo standardizzato.
5. Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando tutte le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 per tali esposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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