Art. 16

Indipendenza degli organi di gestione

In vigore dal 4 ott 2017
Indipendenza degli organi di gestione 1.   Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni garantiscono che la composizione dei loro organi di gestione attenui i conflitti di interessi riguardanti il processo decisionale tra lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento, in particolare stabilendo criteri chiari e oggettivi in base ai quali la stessa persona può detenere contemporaneamente un incarico di amministratore nell'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento. Tali criteri sono resi pubblici e soggetti al riesame delle autorità competenti. 2.   Gli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo approvano e riesaminano periodicamente le politiche in materia di conflitto di interessi in modo da gestire e controllare il rispetto del presente regolamento. 3.   Ai fini del paragrafo 2, se la stessa persona può detenere incarichi di amministratore in seno all'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento stabiliscono: a) un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività dello schema di carte di pagamento, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all', composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività di trattamento delle operazioni. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia dello schema di carte di pagamento in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia; b) un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività di trattamento delle operazioni, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all', composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività dello schema di carte di pagamento. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia; c) linee gerarchiche indipendenti tra l'alta dirigenza o dell'unità operativa dello schema di carte di pagamento o di quella del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, a seconda dei casi, e l'organo di gestione. 4.   Gli accordi organizzativi stabiliti a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta. 5.   L'organo di gestione conserva la responsabilità globale di garantire l'osservanza del presente regolamento.
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