Art. 12

Uso di servizi condivisi

In vigore dal 4 ott 2017
Uso di servizi condivisi 1.   Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che si avvalgono di servizi condivisi redigono un documento unico contenente l'elenco dei servizi condivisi e le condizioni, comprese le condizioni finanziarie, alle quali i servizi sono prestati. 2.   Il documento unico di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
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Uso di servizi condivisi (Art. 12 Regolamento (UE) 2018/72) — Testo vigente | Portale Normativo