Art. 12
Uso di servizi condivisi
In vigore dal 4 ott 2017
Uso di servizi condivisi
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che si avvalgono di servizi condivisi redigono un documento unico contenente l'elenco dei servizi condivisi e le condizioni, comprese le condizioni finanziarie, alle quali i servizi sono prestati.
2. Il documento unico di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
Storico versioni
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