Art. 15

Codice di condotta

In vigore dal 4 ott 2017
Codice di condotta 1.   Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo definiscono e comunicano al pubblico sul proprio sito web un codice di condotta, che stabilisce in che modo il rispettivo personale agisce per garantire il rispetto del presente regolamento. Il codice di condotta stabilisce anche meccanismi di esecuzione efficaci. 2.   Il codice di condotta, in particolare, definisce norme per prevenire lo scambio di informazioni sensibili di cui all' tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. Il codice di condotta è soggetto al riesame delle autorità competenti.
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Codice di condotta (Art. 15 Regolamento (UE) 2018/72) — Testo vigente | Portale Normativo