Art. 4
Utilizzo di importi e valori alternativi
In vigore dal 29 set 2017
Utilizzo di importi e valori alternativi
Se gli importi o i valori per il calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento di cui agli non sono disponibili o sono incompleti, il valore totale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e il valore totale medio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento sono calcolati utilizzando importi o valori alternativi, tra cui proxy e importi o valori dichiarati da fornitori di informazioni privati o dati sull'open interest calcolati e pubblicati da gestori del mercato, a condizione che tali proxy e importi o valori godano di sufficiente considerazione e siano sufficientemente affidabili.
Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi calcola l'importo totale con la massima diligenza possibile e al meglio delle sue capacità, in base ai dati disponibili.
Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi fornisce all'autorità competente una specifica scritta delle fonti di dati utilizzate quando effettua la comunicazione a tale autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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