Art. 3

Valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo

In vigore dal 29 set 2017
Valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo Il valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, è uno dei seguenti: a) per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4): il valore patrimoniale netto per quota segnalato nella più recente relazione annuale o semestrale, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, di detta direttiva, moltiplicato per il numero di quote; b) per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5): il più recente valore patrimoniale netto disponibile di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (6).
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Valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/66) — Testo vigente | Portale Normativo