Art. 6
Riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento
In vigore dal 29 set 2017
Riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento
Se un indice di riferimento è utilizzato indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, gli importi o i valori ai fini delle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 sono uno dei seguenti:
a)
il peso dell'indice di riferimento, in termini percentuali, all'interno della combinazione di indici di riferimento, moltiplicato per l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione, quando tale peso è chiaramente specificato o può essere stimato sulla base di altre informazioni disponibili;
b)
l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione diviso per il numero di indici di riferimento all'interno della combinazione di indici di riferimento, se il peso reale dell'indice di riferimento non è specificato o non può essere stimato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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