Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 set 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «piattaforme regionali d’investimento»: meccanismi di finanziamento misto in linea con l’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e con l’articolo 40 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (10), per il contributo dell’11o FES associato alla concessione della garanzia dell’EFSD come previsto all’ del presente regolamento;
2) «finestra d’investimento»: una zona destinataria del sostegno della garanzia dell’EFSD per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici e applicato attraverso le piattaforme regionali d’investimento;
3) «donatore»: uno Stato membro, un’istituzione finanziaria internazionale o un’istituzione pubblica di uno Stato membro, un’agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al Fondo di garanzia dell’EFSD;
4) «paese partner»: un paese firmatario dell’accordo di partenariato ACP-UE, un paese che è elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014, o un paese ammissibile alla cooperazione geografica a norma del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
5) «addizionalità»: principio che garantisce che il sostegno della garanzia dell’EFSD contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza la garanzia dell’EFSD o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Con il termine «addizionalità» si indica anche il fatto di attirare i fondi del settore privato e di affrontare i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali nonché di migliorare la qualità, la sostenibilità, l’impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni della garanzia dell’EFSD non sostituiscono il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell’Unione o internazionale, ed evitano l’esclusione di investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia dell’EFSD hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d’investimento senza la garanzia dell’EFSD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1601:oj#art-2