Art. 3
Scopo
In vigore dal 26 set 2017
Scopo
1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l’EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, principalmente in Africa e nel vicinato europeo, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner, se del caso anche nel contesto della politica europea di vicinato e del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile e inclusiva, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla parità di genere e all’emancipazione delle donne e dei giovani, nonché ai settori socioeconomici e alle micro, piccole e medie imprese, massimizzando nel contempo l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.
2. L’EFSD è guidato dagli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione quali sanciti all’ TUE, dagli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione di cui all’articolo 208 TFUE e dai principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale. L’EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare all’eliminazione della povertà e, se del caso, all’attuazione della politica europea di vicinato, al fine di affrontare le specifiche cause socio-economiche profonde della migrazione e promuovere il reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine, rafforzando altresì le comunità di transito e d’accoglienza.
3. L’EFSD contribuisce all’attuazione dell’accordo di Parigi anche concentrando gli investimenti nei settori che promuovono la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi.
4. L’EFSD assicura la coerenza con gli obiettivi fissati negli strumenti finanziari esterni istituiti dai regolamenti (UE) n. 232/2014, (UE) n. 233/2014, e (UE) 2015/323, nonché con le priorità contenute nei programmi nazionali o regionali, se disponibili.
Storico versioni
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