Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 set 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)
«soggetto rilevante» in relazione a un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione:
a)
un amministratore, partner o simili, o un dirigente dell'intermediario o dell'impresa, laddove applicabile;
b)
un dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e coloro che partecipano alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi;
c)
una persona fisica che partecipa direttamente alla fornitura di servizi all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione finalizzato alla distribuzione, da parte dell'intermediario o dell'impresa, di prodotti di investimento assicurativi;
(2)
«incentivo»: qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;
(3)
«schema di incentivazione»: un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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