Art. 3

Identificazione dei conflitti di interesse

In vigore dal 21 set 2017
Identificazione dei conflitti di interesse 1.   Al fine di identificare, in conformità dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono: a) è distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l'altro. 2.   Al fine della valutazione a norma del paragrafo 1, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione prendono in considerazione, come criteri minimi, le situazioni seguenti: a) è probabile che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente; b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione; c) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.
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