Art. 14
Monitoraggio
In vigore dal 2 ago 2017
Monitoraggio
1. L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento in conformità dell', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. Sono monitorati almeno i seguenti elementi:
a)
gli indicatori della sicurezza operativa di cui all';
b)
il controllo frequenza/potenza di cui all';
c)
la valutazione del coordinamento regionale di cui all';
d)
l'individuazione di eventuali divergenze nell'attuazione a livello nazionale del presente regolamento per quanto riguarda i termini e le condizioni o le metodologie elencati all', paragrafo 3;
e)
l'individuazione di eventuali ulteriori miglioramenti a strumenti e servizi di cui all', lettere a) e b), in aggiunta a quelli individuati dai TSO di cui all', lettera e);
f)
l'individuazione, nella relazione annuale sulla scala di classificazione degli incidenti di cui all', di eventuali miglioramenti necessari a sostegno di una sicurezza operativa sostenibile e a lungo termine; e
g)
l'individuazione di eventuali difficoltà concernenti la cooperazione con i TSO dei paesi terzi ai fini della gestione sicura del sistema.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia, in cooperazione con l'ENTSO-E, redige un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuta a comunicare all'Agenzia in conformità dell', paragrafo 9, e dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E mantiene una banca dati completa delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato.
3. I pertinenti TSO trasmettono all'ENTSO-E le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti precisati ai paragrafi 1 e 2.
4. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione, i DSO trasmettono ai TSO le informazioni di cui al paragrafo 2, a meno che dette informazioni non siano già a disposizione delle autorità di regolamentazione, dei TSO, dell'Agenzia o dell'ENTSO-E in riferimento alle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione, onde evitare la duplicazione di informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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