Art. 103

Esecuzione in tempo reale dei piani di disponibilità

In vigore dal 2 ago 2017
Esecuzione in tempo reale dei piani di disponibilità 1.   Il titolare di un impianto di generazione garantisce che i gruppi di generazione rilevanti di cui è titolare e che sono dichiarati «disponibili» sono pronti a produrre energia elettrica in base alle loro capacità tecniche dichiarate quando necessario a mantenere la sicurezza operativa, salvo in caso di indisponibilità forzate. 2.   Il titolare di un impianto di generazione garantisce che tutti i gruppi di generazione rilevanti di cui è titolare e che sono dichiarati «non disponibili» non producono energia elettrica. 3.   Ciascun titolare di un impianto di consumo garantisce che gli impianti di consumo di cui è titolare e che sono dichiarati «non disponibili» non consumano energia elettrica. 4.   Il titolare di un elemento di rete rilevante garantisce che gli elementi di rete rilevanti di cui è titolare e che sono dichiarati «disponibili» sono pronti a trasportare energia elettrica in base alle loro capacità tecniche dichiarate quando necessario a mantenere la sicurezza operativa, salvo in caso di indisponibilità forzate. 5.   Il titolare di un elemento di rete rilevante garantisce che gli elementi di rete rilevanti di cui è titolare e che sono dichiarati «non disponibili» non trasportano energia elettrica. 6.   Se si applicano specifiche condizioni di rete per l'esecuzione dello stato «non disponibile» o dello stato «in prova» di un elemento di rete rilevante in conformità dell', paragrafo 6, il TSO, il DSO o il CDSO coinvolto valuta il rispetto di tali condizioni prima dell'esecuzione di tale stato. Se tali condizioni non sono soddisfatte, esso incarica i titolari degli elementi di rete rilevanti di non eseguire lo stato «non disponibile» o lo stato «in prova», o parte di essi. 7.   Se il TSO constata che l'esecuzione di uno stato «non disponibile» o «in prova» di un asset rilevante fa o farebbe uscire il sistema di trasmissione dallo stato normale, dà istruzioni al titolare dell'asset rilevante, se l'asset è collegato a un sistema di trasmissione, o al DSO o al CDSO, se l'asset è collegato a un sistema di distribuzione o a un sistema di distribuzione chiuso, di ritardare l'esecuzione dello stato «non disponibile» o «in prova» dell'asset rilevante in questione in base alle sue istruzioni e, nei limiti del possibile, rispettando i limiti tecnici e di sicurezza.
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Esecuzione in tempo reale dei piani di disponibilità (Art. 103 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo