Art. 102

Procedura di trattamento delle indisponibilità forzate

In vigore dal 2 ago 2017
Procedura di trattamento delle indisponibilità forzate 1.   Il TSO elabora una procedura per affrontare l'eventualità di un'indisponibilità forzata che metta in pericolo la sua sicurezza operativa. La procedura deve consentire al TSO di assicurare che gli stati «disponibile» o «non disponibile» di altri asset rilevanti nella propria area di controllo possono essere modificati rispettivamente in «non disponibile» o «disponibile». 2.   Il TSO segue la procedura di cui al paragrafo 1 solo qualora non raggiunga un accordo con i pianificatori delle indisponibilità in merito a soluzioni per le indisponibilità forzate. In tal caso il TSO ne informa l'autorità di regolamentazione. 3.   Nell'avviare la procedura, il TSO rispetta, per quanto possibile, i limiti tecnici degli asset rilevanti. 4.   Nel più breve tempo possibile dopo l'inizio dell'indisponibilità forzata di uno o più dei propri asset rilevanti, il pianificatore delle indisponibilità ne informa il TSO e, se tali asset sono collegati a un sistema di distribuzione o a un sistema di distribuzione chiuso, rispettivamente al DSO e al CDSO. 5.   Nel notificare l'indisponibilità forzata, il pianificatore delle indisponibilità fornisce le seguenti informazioni: a) il motivo dell'indisponibilità forzata; b) la durata prevista dell'indisponibilità forzata e c) se del caso, l'impatto dell'indisponibilità forzata sullo stato di disponibilità degli altri asset rilevanti per i quali è pianificatore delle indisponibilità. 6.   Se il TSO constata che una o più indisponibilità forzate di cui al paragrafo 1 potrebbero far uscire il sistema di trasmissione dallo stato normale, comunica al pianificatore delle indisponibilità interessato il termine dopo il quale la sicurezza operativa non potrà più essere mantenuta, a meno che il o gli asset rilevanti di quest'ultimo in indisponibilità forzata non ritornino allo stato «disponibile». I pianificatori delle indisponibilità comunicano al TSO se sono in grado di rispettare tale termine e motivano debitamente i casi in cui non lo sono. 7.   A seguito di eventuali modifiche al piano di disponibilità a causa di indisponibilità forzate e in conformità dell'orizzonte stabilito dagli del regolamento (UE) n. 543/2013, il TSO coinvolto aggiorna la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E in base alle informazioni più recenti.
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Procedura di trattamento delle indisponibilità forzate (Art. 102 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo