Art. 22

Atti delegati ai fini della valutazione della qualità creditizia

In vigore dal 14 giu 2017
Atti delegati ai fini della valutazione della qualità creditizia La Commissione adotta atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento precisando i seguenti punti: a) i criteri per la convalida della metodologia di valutazione della qualità creditizia di cui all', paragrafo 3; b) i criteri per la quantificazione del rischio di credito e il relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all', paragrafo 2, lettera a); c) i criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento di cui all', paragrafo 2, lettera b); d) il significato del termine «cambiamento sostanziale» di cui all', paragrafo 4, lettera d).
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Atti delegati ai fini della valutazione della qualità creditizia (Art. 22 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo