Art. 23

Governance della valutazione della qualità creditizia

In vigore dal 14 giu 2017
Governance della valutazione della qualità creditizia 1.   La procedura di valutazione interna della qualità creditizia è approvata dall'alta dirigenza, dall'organo di gestione e, se esiste, dall'organo che esercita la funzione di sorveglianza sul gestore dell'FCM. Detti soggetti hanno una buona conoscenza della procedura di valutazione interna della qualità creditizia e delle metodologie applicate dal gestore dell'FCM e una conoscenza particolareggiata delle connesse informative. 2.   Il gestore dell'FCM riferisce ai soggetti di cui al paragrafo 1 in merito al profilo di rischio di credito dell'FCM sulla scorta di un'analisi delle valutazioni interne della qualità creditizia dell'FCM. La frequenza delle informative dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni ed è almeno annuale. 3.   L'alta dirigenza assicura in ogni momento che la procedura di valutazione interna della qualità creditizia funzioni correttamente. L'alta dirigenza è informata periodicamente dei risultati delle procedure di valutazione interna della qualità creditizia, degli aspetti nei quali sono state rilevate carenze e dell'andamento delle iniziative e degli interventi intrapresi per rimediare alle carenze rilevate in precedenza. 4.   Le valutazioni interne della qualità creditizia e il relativo riesame periodico da parte del gestore dell'FCM non sono effettuati da persone incaricate della gestione del portafoglio dell'FCM o che ne hanno la responsabilità.
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Governance della valutazione della qualità creditizia (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo