Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 giu 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«abbonato»: un consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, subordinato o meno al pagamento di un corrispettivo in denaro, ha il diritto di accedere a tale servizio e di fruirne nello Stato membro di residenza;
2)
«consumatore»: una persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per scopi estranei rispetto all’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale svolta da tale persona;
3)
«Stato membro di residenza»: lo Stato membro, determinato sulla base dell’, in cui l’abbonato ha la residenza effettiva e stabile;
4)
«temporaneamente presente in uno Stato membro»: il fatto di essere presente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza per un periodo di tempo limitato;
5)
«servizio di contenuti online»: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, che un fornitore presta legittimamente agli abbonati nel loro Stato membro di residenza a condizioni prestabilite e online, che è portabile e che è:
i)
un servizio di media audiovisivo quale definito all’, lettera a), della direttiva 2010/13/UE o
ii)
un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, dall’accesso agli stessi e dalla loro fruizione, in modo lineare o su richiesta;
6)
«portabile»: una caratteristica di un servizio di contenuti online mediante il quale gli abbonati possano effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne effettivamente nel loro Stato membro di residenza senza essere vincolato a un luogo specifico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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