Definizione data dalla norma indicata.
un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, che un fornitore presta legittimamente agli abbonati nel loro Stato membro di residenza a condizioni prestabilite e online, che è portabile e che è: i) un servizio di media audiovisivo quale definito all’articolo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE o ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, dall’accesso agli stessi e dalla loro fruizione, in modo lineare o su richiesta
Fonte: reg-2017-06-14-1128 — art. 2 →