Art. 3

Obbligo di consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online

In vigore dal 14 giu 2017
Obbligo di consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online 1.   Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro consente a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne con le stesse modalità del servizio offerto nello Stato membro di residenza, anche assicurando l’accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità. 2.   Il fornitore non impone all’abbonato oneri aggiuntivi per l’accesso al servizio di contenuti online e per la sua fruizione a norma del paragrafo 1. 3.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra il fornitore e l’abbonato. Il fornitore non intraprende alcuna azione volta a ridurre la qualità della prestazione del servizio di contenuti online allorché fornisce il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1. 4.   Il fornitore, sulla base delle informazioni in suo possesso, fornisce all’abbonato informazioni concernenti la qualità della prestazione del servizio di contenuti online fornito conformemente al paragrafo 1. Le informazioni sono fornite all’abbonato prima di fornire il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1 e mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.
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Obbligo di consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/1128) — Testo vigente | Portale Normativo