Art. 139
Istanza di avviamento della procedura nazionale
In vigore dal 14 giu 2017
Istanza di avviamento della procedura nazionale
1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio UE in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:
a)
la domanda di marchio UE è respinta, ritirata o considerata ritirata;
b)
il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti.
2. La trasformazione non può essere effettuata:
a)
ove il titolare del marchio UE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio UE non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale;
b)
per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio UE o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio UE o dalla trasformazione di un marchio UE è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell' o dell'.
4. Se una domanda di marchio UE è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.
5. Se la domanda di marchio UE è ritirata o se il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio UE o di cessazione degli effetti del marchio UE.
6. Se la domanda di marchio UE è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio UE, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.
7. Gli effetti contemplati dall' vengono meno se l'istanza non è presentata in tempo utile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-139