Art. 138

Diritti anteriori aventi portata locale

In vigore dal 14 giu 2017
Diritti anteriori aventi portata locale 1.   Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio UE nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente. 2.   Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio UE sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio UEsia stato effettuato in malafede. 3.   Il titolare del marchio UE non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio UE.
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