Art. 141

Requisiti formali per la trasformazione

In vigore dal 14 giu 2017
Requisiti formali per la trasformazione 1.   Ogni servizio centrale per la proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione. 2.   Una domanda di marchio UE o un marchio UE trasmessi conformemente all' non possono, per quanto riguardala loro forma, essere assoggettati dal diritto nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari. 3.   Il servizio centrale per la proprietà industriale cui l'istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a) paghi la tassa nazionale di deposito; b) presenti, in una delle lingue ufficiali nazionali, una traduzione dell'istanza e dei documenti a essa allegati; c) elegga domicilio nello Stato in questione; d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato da detto Stato.
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Requisiti formali per la trasformazione (Art. 141 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo