Art. 7

Procedura di consultazione

In vigore dal 13 giu 2017
Procedura di consultazione 1.   Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. L'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata. 2.   Quando l'informazione richiesta è detenuta o può essere detenuta da una diversa autorità dello stesso Stato membro, l'autorità interpellata raccoglie prontamente le informazioni e le trasmette all'autorità richiedente conformemente all'. 3.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta, tra l'altro in relazione ai costi, nel caso si stimi che l'assistenza da fornire comporti un costo eccessivo per l'autorità interpellata. 4.   Quando nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata cooperano per assicurare lo scambio di tutte le ulteriori informazioni pertinenti, conformemente al presente regolamento. 5.   In deroga all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, se lo scambio di informazioni avviene negli ultimi 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE, le informazioni possono essere fornite oralmente. In tali casi, le informazioni sono successivamente confermate secondo le modalità previste all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, a meno che le autorità competenti interessate convengano diversamente. 6.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuta la consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta o degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.
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