Art. 6
Risposta dell'autorità interpellata
In vigore dal 13 giu 2017
Risposta dell'autorità interpellata
1. La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata alle persone di contatto designate, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente.
2. Il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le seguenti informazioni:
a)
le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente;
b)
di propria iniziativa, ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la valutazione.
3. Quando non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente, specificando i motivi del ritardo e la data prevista di risposta. L'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti per fornire le informazioni richieste.
4. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 l'autorità interpellata utilizza il modello di cui all'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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