Art. 6

Risposta dell'autorità interpellata

In vigore dal 13 giu 2017
Risposta dell'autorità interpellata 1.   La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata alle persone di contatto designate, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente. 2.   Il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le seguenti informazioni: a) le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente; b) di propria iniziativa, ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la valutazione. 3.   Quando non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente, specificando i motivi del ritardo e la data prevista di risposta. L'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti per fornire le informazioni richieste. 4.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 l'autorità interpellata utilizza il modello di cui all'allegato III.
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