Art. 4

Avviso di consultazione

In vigore dal 13 giu 2017
Avviso di consultazione 1.   L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE. 2.   L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo indirizza alla persona di contatto designata dall'autorità interpellata, salvo se da quest'ultima diversamente specificato nella risposta all'avviso preliminare di cui all'. 3.   Per l'invio dell'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 l'autorità richiedente utilizza il modello di cui all'allegato II, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni che può ottenere e specificando le informazioni richieste all'autorità interpellata.
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