Art. 26

Disposizione transitoria

In vigore dal 23 mag 2017
Disposizione transitoria Gli Stati membri possono continuare ad applicare le misure nazionali di recepimento adottate a norma della direttiva 2003/94/CE della Commissione (5) per la fabbricazione dei medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche disciplinate dalla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014.
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Disposizione transitoria (Art. 26 Regolamento (UE) 2017/1569) — Testo vigente | Portale Normativo