Art. 26
Disposizione transitoria
In vigore dal 23 mag 2017
Disposizione transitoria
Gli Stati membri possono continuare ad applicare le misure nazionali di recepimento adottate a norma della direttiva 2003/94/CE della Commissione (5) per la fabbricazione dei medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche disciplinate dalla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014.
Storico versioni
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