Art. 27
Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento
In vigore dal 18 mag 2017
Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento
A norma dell'articolo 132, paragrafo 2, o dell'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, sono presi da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento i seguenti tipi di decisioni:
a)
le decisioni di ripartizione delle spese;
b)
le decisioni di fissazione dell'importo delle spese da rimborsare a norma dell'articolo 85, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009;
c)
le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito;
d)
le decisioni di rigetto di un'opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430;
e)
le decisioni di sospensione del procedimento;
f)
le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple a norma dell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430.
Storico versioni
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