Art. 27 · Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento

Art. 27

Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento

In vigore dal 18 mag 2017
Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento A norma dell'articolo 132, paragrafo 2, o dell'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, sono presi da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento i seguenti tipi di decisioni: a) le decisioni di ripartizione delle spese; b) le decisioni di fissazione dell'importo delle spese da rimborsare a norma dell'articolo 85, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009; c) le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito; d) le decisioni di rigetto di un'opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430; e) le decisioni di sospensione del procedimento; f) le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple a norma dell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430.
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