Art. 6

Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE

In vigore dal 18 mag 2017
Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE Qualora venga rivendicata, a norma dell', paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, la preesistenza di un marchio anteriore registrato, di cui all', paragrafo 1, del medesimo regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la rivendicazione di preesistenza.
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Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/1431) — Testo vigente | Portale Normativo