Art. 18
Importi massimi delle spese
In vigore dal 18 mag 2017
Importi massimi delle spese
1. Le spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 207/2009 sono sostenute dalla parte soccombente in base ai seguenti importi massimi:
a)
qualora la parte vincente non sia rappresentata, le spese di viaggio e di soggiorno di tale parte per una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove si svolge la procedura orale a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, come segue:
i)
tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia o tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima;
ii)
le spese di soggiorno secondo quanto indicato all'allegato VII, , dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (7);
b)
le spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, secondo gli importi di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo;
c)
le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 207/2009, sostenute dalla parte vincente, come segue:
i)
nei procedimenti di opposizione: 300 EUR;
ii)
nei procedimenti di decadenza o di nullità di un marchio UE: 450 EUR;
iii)
nei procedimenti di ricorso: 550 EUR;
iv)
quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, gli importi di cui ai punti i), ii) o iii) sono maggiorati di 400 EUR.
2. In caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio UE o in caso di pluralità di opponenti o di ricorrenti per la declaratoria di decadenza o di nullità che abbiano depositato congiuntamente l'opposizione o la richiesta di declaratoria di decadenza o di nullità, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettera a), per una sola di tali persone.
3. Qualora la parte vincente sia stata rappresentata da uno o più rappresentanti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo per una sola di tali persone.
4. La parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari, relativi ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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