Art. 18 · Importi massimi delle spese

Art. 18

Importi massimi delle spese

In vigore dal 18 mag 2017
Importi massimi delle spese 1.   Le spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 207/2009 sono sostenute dalla parte soccombente in base ai seguenti importi massimi: a) qualora la parte vincente non sia rappresentata, le spese di viaggio e di soggiorno di tale parte per una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove si svolge la procedura orale a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, come segue: i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia o tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima; ii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all'allegato VII, , dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (7); b) le spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, secondo gli importi di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo; c) le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 207/2009, sostenute dalla parte vincente, come segue: i) nei procedimenti di opposizione: 300 EUR; ii) nei procedimenti di decadenza o di nullità di un marchio UE: 450 EUR; iii) nei procedimenti di ricorso: 550 EUR; iv) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, gli importi di cui ai punti i), ii) o iii) sono maggiorati di 400 EUR. 2.   In caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio UE o in caso di pluralità di opponenti o di ricorrenti per la declaratoria di decadenza o di nullità che abbiano depositato congiuntamente l'opposizione o la richiesta di declaratoria di decadenza o di nullità, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettera a), per una sola di tali persone. 3.   Qualora la parte vincente sia stata rappresentata da uno o più rappresentanti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo per una sola di tali persone. 4.   La parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari, relativi ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3.
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