Art. 16
Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE
In vigore dal 18 mag 2017
Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE
Il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene le seguenti indicazioni:
a)
il nome del richiedente;
b)
lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c)
gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico;
d)
nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri;
e)
la rappresentazione del marchio collettivo UE;
f)
le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE;
g)
le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni;
h)
i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (CE) n. 207/2009;
i)
se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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