Art. 8

Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

In vigore dal 17 mag 2017
Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento 1.   I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da essi elaborati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione. Tali domande sono accompagnate da adeguati elementi di prova e informazioni. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all', a completamento del presente regolamento stabilendo la metodologia e i criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento agevolino il soddisfacimento da parte degli operatori economici dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e di riconoscere i regimi. 3.   Qualora la Commissione stabilisca, sulla base delle prove e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 e conformemente alla metodologia e ai criteri per il riconoscimento stabiliti a norma del paragrafo 2, che il regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, se applicato efficacemente da un importatore dell'Unione dei minerali o dei metalli, consente a quest'ultimo di rispettare il presente regolamento, essa adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza ai requisiti del presente regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione, se opportuno, è consultato il segretariato dell'OCSE. Nell'adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti. Tali risultati sono comunicati dal titolare del regime. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 4.   Se appropriato, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscere l'equivalenza adottata a norma del paragrafo 3. 5.   Il titolare di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento del quale è stata riconosciuta l'equivalenza a norma del paragrafo 3 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime. 6.   Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 3 non hanno rispettato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime; 7.   Se la Commissione individua il mancato rispetto del presente regolamento o lacune di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto, essa può concedere al titolare del regime un opportuno periodo di tempo per adottare misure correttive. Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al primo comma del presente paragrafo compromettono la capacità dell'importatore dell'Unione che attua un regime di rispettare il presente regolamento, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, per revocare il riconoscimento del regime. 8.   La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su internet.
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Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/821) — Testo vigente | Portale Normativo