Art. 6

Obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi

In vigore dal 17 mag 2017
Obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi 1.   Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli affidano a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit («audit da parte di soggetti terzi»). Tali audit affidati a soggetti terzi: a) riguardano l'insieme delle attività dell'importatore dell'Unione, nonché dei processi e dei sistemi da questo utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali o dei metalli, compresi i sistemi di gestione dell'importatore dell'Unione, di gestione del rischio e di comunicazione delle informazioni in conformità, rispettivamente, degli ; b) hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore dell'Unione nella catena di approvvigionamento agli ; c) includono raccomandazioni rivolte all'importatore dell'Unione su come migliorare le sue pratiche di diligenza nella catena di approvvigionamento; nonché d) rispettano i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. 2.   Gli importatori di metalli dell'Unione sono esonerati dall'obbligo di affidare audit a soggetti terzi, a norma del paragrafo 1, a condizione che mettano a disposizione prove sostanziali, compresi audit svolti da soggetti terzi, che dimostrino che tutte le fonderie e le raffinerie della loro catena di approvvigionamento rispettano il presente regolamento. L'obbligo di presentare prove sostanziali si considera soddisfatto laddove gli importatori dell'Unione di metalli dimostrino di rifornirsi esclusivamente da fonderie e raffinerie indicate dalla Commissione a norma dell'.
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